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Statuto UAMSA

UNIONE AVVOCATI DEL MANDAMENTO

DI S.ANASTASIA

U. A. M. S. A. STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE-   SEDE-   SCOPI-  DURATA

Art.1

E'   costituita  tra   gli   avvocati   e   praticanti   avvocati,   residenti   o   operanti   nel mandamento    di    S.Anastasia    iscritti    al    Consiglio    dell'Ordine    di    Nola,

un'associazione    denominata"    UNIONE  AVVOCATI DEL MANDAMENTO DI S.ANASTASIA

Art.2

L' Associazione ha sede legale in S.Anastasia presso 1' Ufficio del Giudice di Pace

Art. 3

Scopo dell'Associazione è quello di attuare una libera iniziativa associativa, culturale e ricreativa, tra gli avvocati ed i praticanti avvocati del mandamento di S.Anastasia.. In particolare si prefigge di:

  1. Realizzare la sincera colleganza, la reciproca stima, il senso di amicizia e di solidarietà nonché, il vicendevole appoggio per il raggiungimento del più elevato livello di efficienza professionale singolo e collettivo.
  2. Promuovere, con l'esempio dell'individuale e collettiva operosità e rettitudine, la diffusione e l'affermazione di quei principi morali e deontologici che, soli, possono dare dignità, credibilità e importanza alla professione forense.
  3. Dibattere argomenti di interesse professionale e discutere problemi che abbiano un qualunque rapporto con la società.
  4. Prospettare  agli  organi  preposti  ed  alla  cittadinanza  esigenze  in   ordine  a problemi connessi col miglior funzionamento della giustizia.
  5. Promuovere indagini conoscitive e sollecitare incontri, studi e ricerche.f)  Pubblicare periodicamente bollettini o notiziari, curando altresì, con ogni mezzo, l'informazione sull'attività svolta.
  6. Promuovere incontri con gli operatori della giustizia ( Magistrati, Cancellieri, Ufficiali   Giudiziari,   Personale   di   Cancelleria)   e   quanti   altri   possono   essere interessati, costituendo, laddove se ne appalesi la necessità, contatti permanenti o temporanei.

Art.4

L'Unione è apolitica.

Art. 5

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Unione può aderire, con apposita delibera assembleare, ad altre organizzazioni che perseguono i suoi stessi fini. Inoltre l'Unione potrà, con delibera dell'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, aderire, e se del caso procedere, ad una più stretta collaborazione da decidersi di volta in volta, ad organismi similari costituiti presso altri uffici giudiziari aventi le stesse finalità dell'Unione senza peraltro che essa perda la propria identità ideologica e formale.

Art. 6

La durata dell'Unione è fissata fino al 31 dicembre del 2020 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Generale dei soci.

TITOLO II SOCI

CONDIZIONI- AMMISSIONI- DIMISSIONI- RIAMMISSIONI- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Art. 7

Tutti gli avvocati e praticanti avvocati, iscritti all'Albo Professionale, possono associarsi all'U.A.M.S.A. sempre che siano reputati idonei a degni e che comunque non siano incorsi in fatti sanzionabili da parte del Consiglio dell'Ordine Professionale.

Art. 8

Per essere ammesso  a socio occorre  proporre  domanda  scritta  alla Segreteria dell'Unione.

Con la domanda l'aspirante socio deve depositare, anticipatamente, la quota di iscrizione che, in caso di mancata accettazione gli verrà restituita.

Nei trenta giorni successivi la data di presentazione della domanda, il Consiglio Direttivo deve pronunciarsi.

Art. 9

Contro la delibera di rigetto, di cui all'art. 8 ultimo c.v. ed in caso di mancata pronuncia del Consiglio Direttivo, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nei modi e nelle forme previste dall'art. 18.

Le domande ritirate, archiviate e respinte, non possono ripresentarsi che una sola volta alla distanza di almeno un anno.

Art. 11

Tutti  i soci sono obbligati  a versare le quote associative annuali, nonché ogni contributo deliberato dall'Assemblea generale dei soci.

Art. 12

I  soci che intendono dimettersi devono darne comunicazione alla Segreteria con lettera raccomandata entro e non oltre il 30 novembre.

Se le dimissioni sono presentate dopo tale data il socio resta obbligato, ai fini finanziari, al pagamento delle quote sociali per l'anno successivo.

II socio che manca al pagamento delle quote sociali viene dichiarato moroso con le conseguenze previste dall'art. 15.

Art. 13

I soci che si sono dimessi possono presentare domanda di riammissione con la procedura prevista dall'art. 8

I soci  riammessi  sono esonerati  dal  pagamento  della  tassa  di  iscrizione salvo l'eventuale conguaglio a farsi con l'ammontare della tassa originariamente versata, qualora la nuova tassa di iscrizione sia superiore a quella precedente. La loro anzianietà decorre, però, dal giorno della riammissione.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 14

Ogni socio è sottoposto a tutti gli obblighi che l'Unione comporta; può essere eletto ad ogni carica ed ha il diritto di votare ogni volta che una questione è sottoposta al voto degli associati; ha inoltre l'obbligo di frequentare regolarmente le riunioni, di pagare senza ritardo le somme a qualsiasi titolo dovute alla Unione, di partecipare all'attività   dell'Unione,   di osservare   lo   Statuto   sociale,   i   regolarmenti   e   le deliberazioni degli organi sociali.

Le decisioni, prese secondo le modalità del presente Statuto, dagli organi deliberanti dell'Unione impegnano tutti i soci.

I soci, quale che sia  la  loro posizione  in seno  all'Unione, che trasgredissero i deliberanti degli organi statutari, saranno passibili di deferimento al C.D.

TITOLO IV

SANZIONI - PROVVEDIMENTI - RICORSI

Art. 15

In caso di trasgressione delle norme del presente Statuto e dei deliberati degli organi statutari al socio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

a) richiamo; b) sospensione; e) radiazione; d) espulsione.

Il richiamo e la sospensione possono essere comminati dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza semplice. Contro di esse è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri che delibererà su di esso secondo le norme previste dall'art. 52. Il richiamo e la sopsensione possono essere deliberati, a norma dell'ari 52, direttamente dal Collegio dei Probiviri su segnalazione del C.D. Contro il richiamo e la sospensione comminati dal Collegio dei Probiviri non è ammesso reclamo.

La radiazione e l'espulsione vengono sempre comminate dal Collegio dei Probiviri su segnalazione del C.D.

Contro le dette sanzioni non è ammesso reclamo.

Le delibere del Collegio dei Probiviri hanno effetto immediato.

La radiazione può essere proposta per persistente morosità,salvo in ogni caso il diritto dell'Unione al pagamento di quanto ad essa  dovuto.

L'espulsione può essere proposta per grave comportamento che determini il venir meno dell'aderenza ai presupposti dell'Unione e che sia lesiva del buon nome di essa.

Art 16

II socio che dimostri persistente disinteresse nei confronti dell'Unione ed assenteismo alle riunioni ed a tutte le attività dell'Unione, può essere proposto dal C.D. al Collegio dei Probiviri per la comminatoria dalla sanzione che detto organo riterrà più opportuna, valutate le circostanze.

Art. 17

Tutte le delibere del C.D. riguardanti i soci devono essere comunicate per iscritto agli stessi.

Art. 18

Avverso tutte le delibere del C.D. riguardanti i soci è amesso ricorso al Collegio dei Probiviri perentoriamente entro trenta giorni successivi la data di comunicazione del provvedimento o della delibera.

Il ricorrente, ove espressamente lo richieda, potrà essere ascoltato di persona ovvero delegare, in sua rappresentanza, un socio.

Art. 19

La deliberazioni ed i provvedimenti del Collegio dei Probiviri devono essere motivati e comunicati all'interessato.

Art. 20

Tutti i ricorsi devono essere decisi dall'organo cui sono diretti entro trenta giorni dalla data di presentazione.

TITOLO V

GLI ORGANI DELLA U.A.M.S.A.

Art. 21

Gli organi dell'Unione si dividono in organi deliberanti ed organi consultivi. Sono organi deliberanti:

1)     L'Assemblea Generale dei Soci
2)     II Consiglio Direttivo
3)     La Presidenza 
4)     II Collegio dei Probiviri

Sono organi consultivi le Commissioni di Studio. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 22

Le Assemblee Generali dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L' Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita da tutti i soci iscritti all'Unione da almeno tre mesi ed in regola con le quote associative.

Art. 23

L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Unione mediante avviso raccomandato spedito ai soci, nei domicili risultanti dai libri sociali, almeno otto giorni prima oppure solo con affissione nell'apposito albo sociale predisposto nella sede giudiziaria operante sul territorio, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 24

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, oltre all'ordine del giorno degli argomenti da trattare, devono essere indicati l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'ora della II convocazione.

 Art. 25
 

L'Assemblea Generale Ordinaria dev'essere convocata, a pena di decadenza del C.D., almeno una volta l'anno entro i trenta giorni successivi la chiusura dell'anno sociale, che coincide con l'anno solare, per:

  1. esaminare  la  relazione  annuale finanziaria  e  morale  del  Consiglio Direttivo;
  2. approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
  3. determinare l'ammontare delle tasse di ammissione e le quote sociali;
  4. eleggere il C.D. se questo è decaduto dal mandato;e)    deliberare sugli altri oggetti attinenti la vita della Unione riservati allasua competenza dall'atto costitutivo e sottoposti al suo esame dal C.D. o dagli altri organi dell'Unione;
  5. deliberare sull'assunzione, in casi eccezionali, di obbligazioni da parte dell'Unione verso terzi estranei.

Art. 26

L'Assemblea Generale dev'essere immediatamente convocata dal Presidente dell'Unione:

  1. quando  ne  è  fatta  domanda  da  almeno  un  quinto  del   numero complessivo dei soci;
  2. su richiesta o delibera del Collegio dei Probiviri:

In mancanza l'assemblea è convocata dal Vice Presidente o dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 27

L'Assemblea Straordinaria delibera:

  1. sulle modifiche dello Statuto;
  2. sullo  scioglimento  dell'Unione  o  sulla  trasformazione  di  essa nonché sulle nomine e poteri dei Commissari o Liquidatori con modalità e forme di cui agli artt. 56 e 57.

Art. 28

L'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita, in 1A convocazione, con la partecipazione   di   tanti   soci   che   raggiungono   almeno   la   metà   del   numero complessivo degli stessi. La seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci.

Le deliberazioni, sia in 1A che in 2A convocazione, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, escludendo dal computo di questi ultimi i voti di astensione.

Art 29

L'Assemblea  Straordinaria  è  validamente  costituita  in   1A  convocazione  con   la presenza di 2/3 dei soci; in 2A convocazione con la presenza di 1/3 dei soci aventi diritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, in 1A ed in 2A convocazione, sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Art. 30

Le Assembleee sono presiedute dal socio designato a maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea non può essere il Presidente dell'Unione, né  il Vice Presidente, né uno dei membri del C.D. - E' assistito dal membro più giovane di età del C.D., presente, il quale redige il verbale della discussione nell'apposito libro, contestualmente allo svolgersi della riunione. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

La Presidenza, per le designazioni del Presidente e del Segretario dell'assemblea, è assunta   provvisoriamente   dal   Presidente   dell'Unione,   ovvero   dal   membro   più anziano del C.D., presente.

Art. 31

Per le elezioni alle cariche sociali il Vice Presidente dell'Unione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea in cui si terranno le votazioni, redigerà elenco aggiornato completo - da affiggersi nell'albo sociale nell1 ufficio giudiziario di S.Anastasia di tutti i soci in possesso dei requisiti di eleggibilità. Almeno sei giorni prima dell'assemblea, sempre a cura del Segretario amministrativo dell'Unione, verranno affìssi i nomi dei candidati che avranno fatto pervenire la loro candidatura alla Presidenza dell'Unione fino a otto giorni prima dell'adunanza assembleare.

Art. 32

Avverso l'ommissione nell'elenco dei candidati è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro tre giorni liberi precedenti la data fissata per le votazioni. Il Collegio dei Probiviri deve emettere la propria decisione almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'assemblea. La decisione viene comunicata a mezzo affissione nell'albo Sociale.

 Art. 33

Le votazioni avvengono col sistema uninominale e con le modalità previste dall'art. 31, esprimendo tante preferenze quanti sono i componenti degli organi da eleggere. Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti.

Art. 34

La elezione avviene a scrutinio segreto nella stessa tornata assembleare. L'assemblea nomina il seggio elettorale che deve essere costituito da un Presidente e da due scrutatori.

Sulle   contestazioni   relative   a   tutte   le   operazioni   elettorali   il   Seggio   decide immediatamente, a maggioranza.

Delle operazioni di voto il Seggio redige apposito verbale dal quale deve risultare il numero ed il nome dei votanti, il numero delle schede votate, il numero dei voti riportati da ciascun candidato.

Il Seggio,  consegnerà,  in  uno  al  verbale,  i  documenti  relativi   alle  operazioni elettorali al Vice Presidente uscente.

Art. 35

II Presidente del Seggio elettorale proclama eletti alle rispettive cariche sociali quei candidati che avranno riportato il maggior numero di voti e proclamerà supplente per il Collegio dei Probiviri il candidato immediatamente seguente in graduatoria. A parità di voti viene eletto il candidato più anziano di iscrizione all'Unione.

Contro tutte le operazioni e decisioni elettorali è, altresì, ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri uscente, a pena di decadenza, entro il termine di sette giorni dalla data delle votazioni.

Il Collegio dei Probiviri uscente dovrà decidere sui ricorsi nel termine di giorni quindici dalla data di presentazione degli stessi.

TITOLO VI 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.. 37

L'Amministrazione  ordinaria e straordinaria  dell'Unione è devoluta  al  Consiglio Direttivo, salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette consiglieri.

Tutti i componenti devono avere almeno un anno di anzianità di appartenenza all'Unione.

Art. 38

Le elezioni per il C.D. vengono tenute ogni due anni a partire dall'anno di costituzione dell'Unione.

Art. 39

II C.D., nella sua prima seduta che deve avvenire entro quindici giorni successivi la data delle votazioni, elegge tra i suoi membri un presidente, un vicepresidente e un segretario. Provvede, inoltre, a nominare un Tesoriere ed i presidenti delle varie commissioni di studio e di attuazione dei programmi sociali, scegliendoli tra gli stessi consiglieri.

Art. 40

II C.D. si deve riunire almeno ogni quattro mesi.

I componenti che mancassero senza valida giustificazione a due sedute consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica dallo stesso Consiglio e sostituiti dai candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

In   assenza   del   Presidente   le   sedute   del   C.D.   devono   essere   presiedute   dal

Vicepresidente.

Nell'ipotesi che uno o più componenti il Consiglio dovesse cessare, per qualsiasi motivo, dall'incarico, sarà chiamato a farne parte il primo dei consiglieri non eletto. Qualora cessassero dalla carica la maggioranza dei consiglieri si avrà la decadenza del C.D. e dovrà essere convocata l'Assemblea Generale per le nuove elezioni.

Art. 42

II C.D. è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, singolarmente, almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, nei casi d'urgenza, telefonicamente o telegraficamente con preavviso di 24 ore.

Il C.D. dura in carica due anni ed i membri dello stesso sono rieleggibili.

Il C.D. uscente resta in carica sino al giorno in cui è stato validamente costituito quello che dovrà sostituirlo.

Art.43

Per la validità delle deliberazioni del C.D. occorre l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Per le votazioni si applica il sistema dell'alzata di mano.

Esse, pero, devono farsi a schede segrete se si riferiscono a persone o se ne venga

fatta espressa richiesta da un componente il C.D.

Di   ogni   adunanza   viene   redatto   apposito   verbale   sottoscritto   da   tutti   gli intervenuti.

Art.44

II C.D. può convocare al posto della Presidenza, l'assemblea generale, purché la richiesta di convocazione sia sottoposta da almeno 1/3 dei membri di esso. Può chiedere alla Presidenza di porre all'O.d.G. dell'Assemblea Generale o delle stesse riunioni del C.D. determinati argomenti fra cui eventuali emendamenti o modifiche dello Statuto.

Può proporre nomi dei soci quali membri delle Commissioni, candidati al nuovo C.D., delegati a Congressi, conferenze, dibattiti e ogni altra manifestazione che possa interessare l'Unione.

TITOLO VII

LA PRESIDENZA

Art.45

La Presidenza, quale emanazione del C.D., è composta da un Presidente, che è il Presidente dell'Unione, da un Vice Presidente, un Segretario amministrativo e dal Tesoriere.

Il Presidente rappresenta l'Unione nei confronti dei terzi e nei giudizi.

I  componenti la Presidenza restano in carica per tutta la durata del C.D. che li ha eletti.

Art.46

II Presidente coordina il lavoro della Presidenza attuando le decisioni deliberate dal C.D., previa consultazione con il Vice Presidente ed il Segretario.

Egli presiede le riunióni del C.D. che provvede a convocare compilando l'Ordine del giorno,   convoca le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, compilando l'ordine

del giorno.

Insedia le Commissioni ordinarie e speciali, collaborando con i relativi presidenti per il buon funzionamento delle stesse, richiedendone le relazioni.

Cura che le elezioni siano regolarmenteconvocate, notificate e tenute. Sovraintende alle attività demandate al Vice Presidente ed alla segreteria. In caso di mpedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Nel caso in cui la carica di Presidente dovesse rendersi vacante per qualsiasi ragione, il Vice Presidente avanzerà di posizione ed il C.D., completatosi nel suo numero con l'assunzione del primo dei candidati non eletto, procederà nella sua prima tornata ad una speciale elezione tra i suoi componenti di un nuovo Vice Presidente.

Detta speciale elezione dovrà effettuarsi, con le medesime modalità, in caso di eventuale vacanza dalla carica di Vice Presidente.

Art. 47

II Segretario amministrativo riceve le domande di ammissione a socio, provvede al mantenimento dello schedario dei soci, alla compilazione dei bilanci annuali, alla corrispondenza ed in genere a tutti gli incombenti di segreteria. Sovraintende e collabora col tesoriere.

Art. 48

II Vice Presidente mantiene i verbali del C.D. e delle Assembleee, sia ordinarie che straordinarie.

Conserva i verbali delle elezioni alle cariche sociali, così i risultati dei voti riportati da ciascun candidato, anche non eletto, in modo da mantenere una graduatoria in

caso di sostituzione degli eletti per qualsiasi motivo.

Instaura ed intrattiene, unitamente al presidente, rapporti tra l'Unione, le Autorità, le altre associazioni, sindacati, amministrazioni, Enti, ecc...., il tutto in ossequio alle

direttive del C.D.

Art. 49

II Tesoriere deve:

  1. provvedere alla esazione delle quote sociali e di ogni altra somma.
  2. depositarla nella banca indicata dal C.D.
  3. effettuare   i   pagamenti   per   conto   dell'Unione   soltanto   su autorizzazione del C.D. e con mandato sottoscritto dal Presidente.
  4. Preparare rapporti finanziari semestrali e sottoporli al C.D.
  5. Collaborare con il Segretario amministrativo per la redazione del bilanci annuali.

 Egli è responsabile del fondo cassa per le spese correnti, per le quali non ha bisogno di autorizzazione preventiva, tranne il rendimento del conto nei limiti della somma deliberata dal C.D.

TITOLO VIII

COMMISSIONI

Art. 50

Le commissioni sono organi consultivi dell'Unione. Sono sottoposte al C.D. al quale rispondono del loro operato e con il quale sono in stretto contatto. I membri delle Commissioni possono partecipare alle riunioni del C.D. allorquando sono posti all'ordine del giorni argomenti specifici da esse trattati; i membri delle commissioni non hanno in tal caso voto deliberante.

Le Commissioni di studio sono in linea di massima formate da tre soci di cui uno che sia  membro del C.D. e che assume le funzioni  di  presidente e  nomina  il segretario che redige tra l'altro verbali delle riunioni.

Qualora  l'importanza  dell'argomento o la  necessità  lo richieda,  le commissioni possono essere composte da cinque o da sette membri. In ogni caso esse sono presiedute da un membro del C.D.

La  costituzione  delle  commissioni  viene  deliberata   dal  C.D.  ed  esse  vengono nsediate dal Presidente. Alle riunioni delle commissioni di studio possono partecipare i membri del C.D.

TITOLO IX

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 51

II Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da uno supplente, eletti, dall'assemblea dei soci.

Devono essere soci ed aver compiuto il 45° anno di età.

I   Probiviri   vengono   proclamati   eletti   secondo   la  graduatoria   risultante   dalla votazione. In caso di parità di voti è dichiarato eletto il più anziano di età.

I  probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

La   carica   di   probiviro   è   incompatibile   con   qualsiasi   altra   carica   sociale.   Essi nominano tra loro il Presidente ed il Segretario. Le loro decisioni vengono prese a maggioranza.

Art. 52

II   Collegio dei Probiviri provvede a giudicare sulle trasgressioni dei soci ad esso deferite, applicando, se del caso, le sanzioni previste dall'art. 15 e seguenti.

Decide sulle controversie che possono sorgere tra l'Unione ed i soci, oppure tra questi ultimi, per questioni relative alla vita ed alla'attività dell'Unione.

Le delibere dei Probiviri sono prese a maggioranza e vengono trascritte su apposito libro-verbale e comunicate agli interessati.

Le decisioni del Collegio sono vincolanti e non impugnabili. Devono essere motivate.

Il Collegio dei  Probiviri può anche, a mezzo del suo presidente, richiedere  la convocazione dell'assemblea generale dei soci.

TITOLO X

PATRIMONIO- ESERCIZIO SOCIALE- BILANCI

Art. 53

II Patrimonio dell'Unione è costituito:

  1. dalle tasse d'ammissione dei soci.
  2. dalle quote di partecipazione annuale dei soci.
  3. da eventuali convenzioni od elargizioni di Enti o privati,
  4. da qualunque bene mobile ed immobile acquistato per il funzionamento dell'Unione.

La tassa di ammissione a socio è fissata dal C.D. all'inizio di ogni anno sociale. La quota di partecipazione annuale viene determinata dall'assemblea generale con l'approvazione dei bilanci. Tutte le somme di spettanza dell'Unione devono essere versate su un conto corrente bancario intestato alla Unione Avvocati del Mandamento di SAnastasia ( U.A.M.S. A. )

 

Art. 54

L'esercizio sociale si chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere depositato, in visione, presso la sede sociale, a disposizione dei soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza assembleare.

TITOLO XI

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Art. 55

L'Assemblea generale dei soci può, ove eccezionali circostanze lo consiglino, con maggioranza dei 2/3 dei presenti, affidare l'amministrazione dell'Unione ad uno o più Commissari Straordinari, determinandone l'incarico.

Per tale deliberazione è tassativamente prescritta la espressa menzione nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'Amministrazione Straordinaria ha tutti i poteri del C.D., della Presidenza e del Collegio dei Probiviri, i quali sono da considerarsi automaticamente decaduti.

Dura in carica sino alla scadenza dell'esercizio sociale in corso.

I commissari straordinari sono scelti tra i soci con un anno almeno di anzianità. Essi alla scadenza dell'esercizio sociale dovranno convocare l'assemblea per la nomina degli organi sociali.

TITOLO XII

TRASFORMAZIONE E SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

Art. 56

La eventuale deliberazione di trasformazione o scioglimento dell'Unione è presa dall'assemblea generale straordinaria dei soci.

Tale Assemblea è validamente costituita e delibera ai sensi dell'art. 29.

 

Art. 57

Deliberato   lo   scioglimento,   l'assemblea   nominerà   uno   o   più   liquidatori   del patrimonio sociale determinandone i compiti.

Il Liquidatore dovrà essere un socio con anzianità di almeno un anno.

Il ricavato netto della liquidazione sarà devoluto a fini di assistenza in favore della classe forense.

Art. 58

II presente Statuto, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, viene depositato negli archivi dell'Unione.

Copia conforme dello stesso sarà, a cura del Presidente, legalmente depositata, ad ogni effetto e conseguenze di legge, presso un Notaio.

 

Sant’Anastasia 11.03.2000

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